Circolazione ed esportazione
La normativa sull’esportazione dei beni culturali è regolata dagli artt. 65-74 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La competenza relativa al rilascio di autorizzazioni di esportazione/importazione per beni culturali mobili è attribuita all’Ufficio Esportazione.
I beni culturali oggetto di provvedimento espresso di tutela (provvedimento di interesse culturale particolarmente importante, per i beni di proprietà privata oppure provvedimento di interesse culturale, per i beni di appartenenza pubblica) sono sottratti in via generale al definitivo trasferimento all’estero.
A titolo cautelare e in via provvisoria, è vietata l’uscita definitiva dal territorio anche dei beni sottoposti a tutela per legge (beni di proprietà pubblica o di enti privati senza finalità di lucro, che siano opera di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, per i quali non sia ancora intervenuta la verifica dell’interesse culturale).
È soggetta ad autorizzazione ministeriale preventiva l’uscita definitiva delle cose di proprietà privata, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, nelle quali sia presumibile l’esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata; nonché l’uscita definitiva di alcuni beni elencati nell’art. 11 del Codice, quali fotografie ed esemplari di opere cinematografiche, auto d’epoca, strumenti scientifici ecc.
È libera l’uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere artistiche e degli oggetti d’arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre settanta anni. L’interessato deve fornire al competente Ufficio di esportazione la prova della sussistenza di tali presupposti (art. 65, c. 4 del Codice).
Di tutti i beni culturali sottratti o meno all’uscita definitiva, può essere però richiesta l’uscita temporanea, per gli scopi stabiliti dalla normativa vigente in materia, quali ad esempio la realizzazione di mostre ed esposizioni. Per questi casi, vi è l’obbligo di munirsi dell’attestato di circolazione temporanea. L’assenso all’uscita temporanea non confligge con l’eventuale adozione dei provvedimenti di tutela quali, ad esempio, la dichiarazione di interesse particolarmente importante.
Atti emessi dall’Ufficio esportazione
- AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA DEFINITIVA (art. 65, c. 4 del Codice). È necessaria per esportare opere d’arte contemporanea (opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni). Chi la richiede dovrà attenersi a quanto disposto dal c. 4.
- LICENZA DI ESPORTAZIONE O SPEDIZIONE TEMPORANEA (artt. 66, 67, 71 del Codice). È necessaria per l’uscita di beni culturali, che non rientrano nel regolamento CEE 3911/92, di cui all’allegato A del Codice, e per opere soggette a divieto di esportazione destinate a manifestazioni culturali, mostre ed esposizioni, previa autorizzazione del MiC.
- ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE (art. 68 del Codice). È necessario per l’esportazione o la spedizione definitiva di opere d’arte di proprietà privata che non siano stati dichiarati dal MiC di interesse particolarmente importante o di eccezionale interesse. L’attestato ha validità di trentasei mesi dalla data di emissione. L’Ufficio esportazione, con motivato giudizio, può negarne il rilascio. Tale diniego comporta l’avvio del procedimento di dichiarazione (artt. 14-15). Fino al termine del procedimento di dichiarazione, l’opera è soggetta agli effetti di legge indicati dall’art. 68 del Codice.
- CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE/SPEDIZIONE TEMPORANEA (art. 72 del Codice). I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione attestano l’ingresso di un bene culturale sul territorio nazionale. I certificati hanno durata quinquennale. Si rimanda all’art. 72 del Codice per la specifica disciplina normativa.
- LICENZA DI ESPORTAZIONE DI BENI CULTURALI DAL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA (art. 74 del Codice). Viene richiesta per le esportazioni definitive/temporanee di tutti i beni culturali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE 3911/92 di cui all’allegato A del Codice. La licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall’ufficio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio di quest’ultimo da parte del medesimo ufficio. La licenza è valida sei mesi.
Altre attività dell’Ufficio esportazione
L’Ufficio Esportazione svolge inoltre le seguenti attività:
- Ricezione delle autocertificazioni di beni culturali aventi meno di settanta anni o eseguite da autore ancora vivente;
- Verifica dell’antichità dei beni culturali su richiesta delle dogane;
- Collaborazione con il Nucleo Tutela Carabinieri Patrimonio nell’attività di contrasto e per il recupero dei beni culturali illecitamente esportati.
Per i procedimenti di uscita definitiva, di ingresso nel territorio nazionale ed esportazione dal territorio dell’Unione Europea delle cose di interesse archeologico, si segnala la emessa dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
Circolare DG ABAP n. 1 del 2022
I procedimenti annessi all’ufficio esportazione sono curati dalla SABAP per il Comune di Napoli.
Ubicazione degli uffici:
Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito 1
tel. 0815808205
PEO: sabap-na.espovi@cultura.gov.it
PEC: sabap-na.ue@pec.cultura.gov.it
L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00
(le Autocertificazioni di Arte Contemporanea si effettuano il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00)
Per eventuali variazioni consultare il sito internet della SABAP per il Comune di Napoli .
Direttore:
dott. Alessio Cuccaro
alessio.cuccaro@beniculturali.it
Curriculum Vitae
Responsabile amministrativo:
Gennaro Iorio
gennaro.iorio@cultura.gov.it
Tel. 3388131181
Segreteria e supporto amministrativo:
Stefano Moscatelli
Presentazione pratiche
La procedura di espletamento delle pratiche di importazione/esportazione avviene tramite il sistema SUE, la piattaforma ufficiale ed obbligatoria per interagire con gli Uffici Esportazione del Mic, raggiungibile all’indirizzo https://sue.beniculturali.it.
Per le pratiche d’esportazione definitiva, ovvero per l’ottenimento degli attestati di libera circolazione, dopo la compilazione della domanda online si dovrà attendere, per la presentazione dei beni, la convocazione presso il nostro ufficio o, se richiesta, presso il domicilio del richiedente.
Come effettuare la registrazione al SUE (PDF)
Importante
Per l’uscita di opere con valore inferiore a €13.500 aventi più di 70 anni bisogna presentare apposita istanza di Dichiarazione per l’uscita di oggetti d’arte eseguiti da più di 70 anni e di valore inferiore a 13.500 euro.
Per gli attestati di libera circolazione di beni archeologici si richiede di presentare contestualmente alla denuncia anche la documentazione comprovante il legittimo possesso, ovvero la documentazione relativa alla provenienza del bene che dimostri, ai sensi dell’articolo 91 del Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, che il reperto non proviene da scavo o ritrovamento nel territorio nazionale posteriore all’entrata in vigore della prima legge di tutela del 1909 (ad esempio fatture, atti di aggiudicazione in asta, atti di acquisto fra privati, lasciti testamentari risalenti più indietro possibile nel tempo, corredati di descrizione, misure e fotografia).
Ultimo aggiornamento
4 Gennaio 2024, 13:33