Tutela Archeologica

Archeologia preventiva 

Il Codice degli appalti (d.lgs. 163/2006, artt. 95-97) ha introdotto nella normativa italiana l’archeologia preventiva, ossia l’insieme di procedure necessarie a garantire una valutazione preliminare del rischio di interferenze con strutture e depositi di interesse archeologico. 
Il regolamento attuativo è stato definito con il d.m. 60/2009

Nel Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, i riferimenti all’archeologia preventiva sono confluiti all’art. 25. 

Per approfondimenti sui requisiti degli archeologi che possono svolgere le attività di archeologia preventiva, visita il portale Professionisti dei beni culturali.

Modalità di consegna della documentazione di scavo archeologico

Concessioni di scavo e ricerche archeologiche 

Le attività di ricerca archeologica sul territorio sono riservate al Ministero della Cultura, che può svolgerle direttamente oppure affidarle in concessione ad altri soggetti pubblici o privati (artt. 88 e 89 del Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

Per le modalità procedurali e le restrizioni relative alle concessioni di ricerca con particolare attenzione alle attività di scavo o di ricognizione superficiale in aree non demaniali e al premio di rinvenimento (art. 92 del Codice), si rimanda e alla:

Ulteriori precisazioni procedurali sono fornite dalle circolari: nn. 14/2021, 37/2021e 47/2022 della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio. 

Più in generale, per le norme che regolano il settore, si vedano la circolare n. 94/2000 dell’Ufficio centrale per i beni ambientali, archeologici, artistici e storici e le note prott. 14184 del 30/09/2004 e 958 del 04/10/2005 della Direzione generale per i beni archeologici. 

Per ulteriori informazioni sulle modalità operative, sulla normativa e sulla modulistica aggiornata, consultare il sito dell’Istituto Centrale per l’Archeologia.

Reperti archeologici in possesso di privati 

Tra le attività svolte dalla Soprintendenza, relative alla tutela del patrimonio archeologico, assume particolare rilievo quella del riscontro e della verifica di autenticità dei reperti archeologici dichiarati da privati. 
Quelle che seguono sono le indicazioni utili a chiarire l’iter procedurale per la detenzione di reperti archeologici non accompagnati da fattura di acquisto e non derivanti da premi di rinvenimento ai sensi dell’art. 92 del Codice. 

1 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (scaricabile nella sezione Modulistica), da inviare alla Soprintendenza, debitamente sottoscritta e corredata da un documento di identità valido e una documentazione fotografica di massima dei reperti, all’indirizzo:

N.B. – Nella dichiarazione si chiede di inserire tutte le informazioni utili ai fini del perfezionamento dell’istruttoria (ad esempio eventi che hanno portato al possesso dei reperti, numero dei reperti, verosimile provenienza ecc.).

2 – Sopralluogo, concordato per le vie brevi, da parte di un funzionario archeologo della Soprintendenza, al fine di riscontrare i reperti dichiarati, verificarne l’autenticità e documentarli (misure e riprese fotografiche). 

3 – Invio della documentazione raccolta da parte della Soprintendenza al Nucleo Carabinieri del Patrimonio Culturale per gli accertamenti di competenza sui reperti segnalati. 

4 – A conclusione degli accertamenti, in caso in cui il Nucleo non abbia rilevato la presenza di illeciti, inoltro al dichiarante degli esiti, con presa d’atto che i reperti restano nella disponibilità dello stesso, fatta salva la possibilità di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse secondo le norme vigenti. In caso in cui, invece, siano stati rilevati illeciti, le comunicazioni verranno inoltrate direttamente dal Nucleo Tutela. 

Scoperte fortuite

Riferimenti normativi: artt. 90-93 (in particolare l’art. 90) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Le cose di interesse archeologic, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato (art. 91 del D.Lgs. 42/2004).

Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 lo deve segnalare entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e deve provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

Della scoperta fortuita saranno poi informati, a cura del Soprintendente, anche i Carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.

Se la scoperta riguarda cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha può rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica.