Autorizzazione

La Soprintendenza, dovendo garantire la tutela e la conservazione dei beni di interesse culturale presenti nel territorio di propria competenza, è preposta a rilasciare le necessarie autorizzazioni per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere (art. 21, c. 4) previa presentazione di progetti o descrizioni tecniche delle attività da svolgere. (art. 21. c. 5).
I beni culturali soggetti ad autorizzazione sono quelli per i quali sia stata eseguita, con esito positivo, la verifica di interesse o per i quali sia stato emesso un provvedimento di dichiarazione di interesse. Sono comunque sottoposti ad autorizzazione gli interventi sui beni di proprietà dello Stato, degli enti pubblici o di soggetti giuridici privati senza fine di lucro, aventi più di settanta anni (se immobili) o cinquanta anni (se mobili), e opera di autori non viventi fino a quando non sia intervenuta la preventiva verifica di interesse.

Per i lavori su beni culturali pubblici, da eseguirsi a cura delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti pubblici territoriali o di altri enti ed istituti pubblici è prevista la possibilità di esprimere l’autorizzazione attraverso accordi tra l’ente interessato e il Ministero (art. 24). Allo scopo di accelerare l’iter procedurale di opere complesse è stato introdotto, dalla L. 241/90, l’istituto della “Conferenza di servizi”. Questo istituto, recentemente oggetto di una serie di modifiche operate dal D.Lgs. n. 127/2016, snellisce l’azione amministrativa evitando che, nei procedimenti particolarmente complessi, le amministrazioni, chiamate a parteciparvi, debbano pronunciarsi in luoghi e tempi diversi. La conferenza dei servizi sostituisce a tali pronunce separate una valutazione contestuale in sede “collegiale” ed è in questa sede che il Soprintendente rilascia la propria autorizzazione (art. 25). La Soprintendenza deve verificare se l’opera progettata è compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere (art. 26) e pertanto deve avviare un particolare procedimento di valutazione dell’ impatto ambientale in collaborazione col Ministero per l’Ambiente, In situazioni di urgenza possono essere eseguiti gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato purchè il proprietario ne dia immediata comunicazione alla Soprintendenza (art. 27). Il Soprintendente ha facoltà di sospendere qualsiasi intervento sui beni culturali che siano eseguito senza autorizzazione o in difformità da essa (art. 28). L’esercizio di tale potere cautelare, oltre alla inibizione di lavori non ancora iniziati, può estendersi anche nei confronti di cose che non siano state ancora sottoposte a tutela ma che, a giudizio del Soprintendente, abbiano le caratteristiche per esserlo (art. 28. c.2). In tale ipotesi, tuttavia, è prevista la revoca dell’ordine del Soprintendente qualora, entro 30 gg., non venga comunicato al destinatario del provvedimento l’avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione di interesse previsti dal Codice (art. 28, c.3). Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) sancisce che l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente. In applicazione dell’art. 21 comma 4 del citato codice, la Soprintendenza rilascia le autorizzazioni prescritte per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni dichiarati di interesse culturale. Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l’autorizzazione è resa sulla base di un progetto o, qualora sufficiente, di una descrizione tecnica dell’intervento presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Con l’espressione “beni culturali” si intendono in questo caso e a termini di legge i beni per i quali sia intervenuta una dichiarazione dell’interesse culturale che, per quanto attiene le competenze dell’Istituto, può essere relativa sia ai beni mobili che immobili; beni quindi “vincolati”, sui quali il Ministero ha l’obbligo della vigilanza e che, in alcun modo, “possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”. L’autorizzazione per interventi di edilizia è richiesta dal proprietario del bene culturale ed è rilasciata dal Soprintendente entro 120 giorni dalla richiesta (art. 22). Tale termine è sospeso se la Soprintendenza chiede chiarimenti o integrazioni progettuali oppure procede ad accertamenti di natura tecnica sul bene. Qualora gli interventi edilizi relativi a beni tutelati richiedano un’autorizzazione edilizia nelle forme semplificate previste dalla vigenti disposizioni urbanistiche, il richiedente deve produrre al Comune, all’atto della denuncia di inizio attività, la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza corredata dal relativo progetto. Nei casi in cui si ricorra all’istituto della conferenza di servizi, l’autorizzazione viene formalizzata con dichiarazione motivata, da acquisire al verbale della conferenza di servizi.

Nel caso di opere sottoposte per legge a valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione viene espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia di compatibilità ambientale sulla base del progetto definitivo.

Le richieste di autorizzazione per lavori prevedono obbligatoriamente l’apposizione del bollo conformemente al dispositivo del D.P.R. 642/72 integrato dal D.P.R. 955/82, art. 3, relativo alle istanze presentate a un ufficio pubblico ai fini dell’emanazione di un provvedimento amministrativo. L’attività di verifica dei progetti incidenti sui beni tutelati è estremamente impegnativa per il notevole numero di richieste che vengono presentate, nonché per la necessità di conciliare le esigenze di utilizzo del bene con quelle della sua conservazione. L’istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione è svolta dal funzionario responsabile della porzione di territorio entro cui è ubicato il bene.

Ultimo aggiornamento

25 Novembre 2023, 12:47