Verifica e Dichiarazione dell’interesse culturale
La Verifica dell’interesse culturale
Con l’entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è stata introdotta la norma che prevede l’accertamento specifico dell’interesse storico-artistico del bene. Nello specifico l’art. 12 del D. L.gs 42/2004 prevede che le cose mobili e immobili appartenenti ad enti pubblici e a persone giuridiche private senza scopo di lucro, che rivestano interesse artistico, storico, ecc., risalgano ad oltre cinquant’anni e siano di autore non più vivente, vengano sottoposte ad un apposito procedimento di verifica, volto ad accertare la sussistenza o meno di detto interesse. In attesa della verifica, tali cose sono in via provvisoria soggette alla disciplina di tutela prevista dal Codice. L’esito della verifica – che è promossa d’ufficio o su richiesta dell’ente proprietario – se positivo, comporta la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina di tutela, se negativo, la fuoruscita da detta disciplina.
La Dichiarazione di interesse culturale
L’attuale D. Lgs. 42/2004 utilizza la dizione “dichiarazione di interesse culturale” per definire la procedura atta a riconoscere, dal punto di vista legislativo e fiscale, la valenza storico culturale di un determinato bene sia mobile che immobile e quindi da sottoporre alle adeguate prescrizioni di tutela.
Per quanto concerne i beni appartenenti a soggetti privati il vincolo posto in essere dal D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, nonché dal D. Lgs. 490 del 29/10/1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell’art. 1 della Legge 08/10/1997 n. 352”, dalla Legge n. 1089 del 01/06/1939 “Tutela delle cose d’interesse artistico e storico”, sia ai sensi delle leggi 20.6.1909, n. 364 e 19.5.1922, n. 778, tuttora in vigore, ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. 42/2004, è finalizzato a definire i criteri in merito alla tutela del patrimonio storico e artistico nazionale. Infatti, è fatto obbligo di conservazione per i beni culturali, i quali non possono essere demoliti o modificati né adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico senza l’autorizzazione del Ministero. Nello specifico, la realizzazione di interventi su beni sottoposti al vincolo è sempre subordinata al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente Soprintendenza territoriale.
Il decreto con il quale si appone il vincolo, pertanto, oltre a riconoscere il particolare interesse culturale insito nel bene, ha una sua fondamentale incidenza sul regime giuridico del bene oggetto del provvedimento medesimo, che prima di tale momento è assoggettato alla ordinaria disciplina della proprietà privata prevista dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.
L’esito dei procedimenti di verifica e di dichiarazione di interesse culturale, se positivo, conduce all’emanazione di un provvedimento di tutela (cd “Vincolo”).
Richiesta di accertamento sussistenza del vincolo
L’istanza di accertamento di sussistenza di un provvedimento dichiarativo dell’interesse culturale e/o di un provvedimento prescrittivo di tutela indiretta a carico di un immobile o di un’area immobiliare deve essere presentata in marca da bollo di valore attualmente vigente (salvo esenzioni) compilando l’apposito modulo:
Ultimo aggiornamento
26 Gennaio 2024, 22:04