FAQ / Come fare per
Cosa si intende per “bene culturale”?
Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (art. 2, comma 2, del D.Lgs. 42/2004, “Codice dei beni culturali”).
La definizione di “bene culturale” è ulteriormente specificata dall’art. 10 del Codice dei beni culturali.
Vale la pena porre l’accento sulla differenza, prevista dall’art. 10, tra beni di proprietà pubblica e di enti privati senza fine di lucro, e beni di proprietà privata:
– i beni di proprietà pubblica, o di proprietà di enti privati senza fine di lucro, di cui al comma 1 dell’art. 10 del Codice, per essere considerati “beni culturali” devono presentare un generico interesse culturale;
– i beni di proprietà di soggetti diversi (ovvero i beni di proprietà privata), per essere considerati “beni culturali” devono invece presentare un interesse culturale eccezionale / particolarmente importante (art. 10, comma 3 del Codice, si veda oltre).
Nel primo caso, l’interesse culturale viene verificato mediante l’omonimo procedimento (“Verifica di interesse culturale“), mentre nel secondo caso interviene la “Dichiarazione di interesse culturale“.
Art. 10 del Codice dei beni culturali:
- 1 – Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche’ ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
- 2 – Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche’ di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche’ di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche’ di ogni altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . - 3 – Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identita’ e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresi’ un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all’articolo 13 puo’ comprendere, anche su istanza di uno o piu’ comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrita’ e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. - 4 – Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta’;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche’ al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita’ o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche’ i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarita’ e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita’ e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarita’ e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale. - 5 – Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonche’ le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Vi sono poi cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela, elencate nell’art. 11 del Codice:
Art. 11 del Codice dei beni culturali:
- 1 – Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’articolo 50, comma 1;
b) gli studi d’artista, di cui all’articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all’articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre ((settanta)) anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;
e) le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell’articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c);
g) i mezzi di trasporto aventi piu’ di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi piu’ di cinquanta anni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all’articolo 50, comma 2. - 1 bis – Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l’applicabilita’ delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall’articolo 10.
Come posso sapere se un bene culturale è tutelato?
L’istanza di accertamento di sussistenza di un provvedimento dichiarativo dell’interesse culturale e/o di un provvedimento prescrittivo di tutela indiretta a carico di un immobile o di un’area immobiliare deve essere presentata in marca da bollo di valore attualmente vigente (salvo esenzioni) compilando l’apposito modulo.
Cosa devo fare se sono in possesso di materiale di presunto interesse archeologico?
L’attuale normativa (art. 91 del D.lgs. 42-2004, Codice dei Beni Culturali) attribuisce allo Stato la proprietà degli oggetti di interesse culturale rinvenuti nel sottosuolo o sui fondali marini a partire dall’anno 1909 (Legge n. 364 del 1909).
Dopo tale data il possesso di reperti archeologici è ritenuto lecito solo nei seguenti casi:
1. presenza di documenti o altri titoli che ne attestino il regolare acquisto o lascito ereditario;
2. rilascio dei suddetti reperti da parte dello Stato quale quota parte del premio di rinvenimento.
La comunicazione da parte del privato del possesso o della detenzione di materiale archeologico deve pervenire nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente oppure sottoscritta con firma autografa e accompagnata da copia del documento di identità, dall’elenco dei materiali con relative immagini e dall’eventuale documentazione che ne attesti, anche indirettamente, il legittimo possesso.
La comunicazione con i relativi allegati dovrà essere trasmessa in formato .pdf preferibilmente a mezzo:
- PEO: sabap-na-met@cultura.gov.it
- PEC: sabap-na-met@pec.cultura.gov.it
- consegnata a mano in formato cartaceo, in duplice copia, presso la sede della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli.
Modulo.
Come posso usufruire di agevolazioni fiscali relative ai beni culturali?
I proprietari, possessori e detentori di un bene culturale hanno l’obbligo di garantirne la conservazione. I titolari dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, per assolvere ai doveri di conservazione imposti dal Codice, devono collaborare con gli Uffici preposti attivando tutte le operazioni necessarie a garantirne la salvaguardia e la valorizzazione, rimanendo soggetti a determinati doveri autorizzatori; allo stesso tempo, però, possono usufruire di alcune forme di agevolazione fiscale gravanti sulla rendita, sulle imposte relative alle successioni e donazioni e sulle spese necessarie per la manutenzione e il restauro.
Si veda: AGEVOLAZIONI FISCALI (sezione non presente nel nostro sito)
Quali sono i procedimenti amministrativi di competenza della Soprintendenza nella sua attività di tutela dei beni culturali?
La Soprintendenza assolve alle sue funzioni di tutelare il patrimonio culturale che ricadono nel territorio di propria competenza, che comprende sia beni culturali che paesaggio, anche in coordinamento con i sovraordinati Uffici ministeriali, mediante una serie di iniziative e di procedimenti tecnico-amministrativi volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Questi procedimenti sono differenti se si tratta di beni culturali o di paesaggio; in questo secondo caso (III parte del Codice dei Beni Culturali) la Soprintendenza non ha competenza esclusiva sul paesaggio, ma partecipa in cogestione con le istituzioni regionali ai vari procedimenti di tutela.
Nella tabella in allegato è riportato l’elenco dei procedimenti amministrativi in capo alla Soprintendenza, con indicazione della normativa di riferimento, del termine di legge entro cui l’Ufficio deve concludere il procedimento, e dell’applicabilità o meno del silenzio assenso.
Devo eseguire un intervento su un immobile che ricade in un’area sottoposta a tutela paesaggistica. A chi devo richiedere l’autorizzazione?
La Soprintendenza NON rilascia direttamente alcuna autorizzazione paesaggistica ma esprime un parere endoprocedimentale che verrà trasmesso all’Amministrazione procedente, delegata dalla Regione al rilascio dell’autorizzazione stessa (da verificare di volta in volta in funzione del territorio su cui ricade l’intervento).
- Nel caso di un bene ricadente in area paesaggistica ma privo di altro vincolo monumentale, l’istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, va inoltrata esclusivamente all’Amministrazione procedente delegata dalla Regione al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche.
- Se il bene è sottoposto anche a vincolo di tutela monumentale, l’istanza per l’autorizzazione va inviata:
- a) nel caso di interventi ricadenti tra le tipologie dell’Allegato B al D.P.R. 31/2017, per i quali è necessario il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica semplificata, soltanto all’ente preposto al rilascio dell’autorizzazione, che la trasmetterà alla competente Soprintendenza per il rilascio di un atto a contenuto ed efficacia plurimi, comprensivo di parere per la parte paesaggistica e dell’autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 42/2004 (“ambito monumentale”). L’istanza dovrà essere CORREDATA sia della documentazione necessaria alla valutazione di tipo paesaggistico, sia di tutta la documentazione tecnica atta a descrivere, in modo esaustivo e completo, il progetto di restauro monumentale.
- b) nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art.146 (parte III del Codice), i due procedimenti sono distinti. Andrà pertanto presentata una istanza all’Ente procedente per richiedere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e un’altra alla Soprintendenza per richiedere il rilascio dell’autorizzazione ad eseguire opere o interventi su un bene culturale, ai sensi dell’art. 21 Lgs. 42/2004 (SOLO per lavori che riguardano la parte II del D.Lgs.42/04)
- a) nel caso di interventi ricadenti tra le tipologie dell’Allegato B al D.P.R. 31/2017, per i quali è necessario il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica semplificata, soltanto all’ente preposto al rilascio dell’autorizzazione, che la trasmetterà alla competente Soprintendenza per il rilascio di un atto a contenuto ed efficacia plurimi, comprensivo di parere per la parte paesaggistica e dell’autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 42/2004 (“ambito monumentale”). L’istanza dovrà essere CORREDATA sia della documentazione necessaria alla valutazione di tipo paesaggistico, sia di tutta la documentazione tecnica atta a descrivere, in modo esaustivo e completo, il progetto di restauro monumentale.
Si precisa che la Soprintendenza acquisisce l’istanza solo per il tramite dell’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, pertanto qualsiasi dubbio o richiesta sulla fattibilità di eventuali lavori va indirizzato al suddetto Ente competente al rilascio dell’autorizzazione, non alla Soprintendenza.
Eventuali criticità saranno valutate con un confronto endoprocedimentale tra le amministrazioni (Ente preposto all’autorizzazione paesaggistica e Soprintendenza).
È possibile vendere o donare un bene culturale?
IN BREVE: l’art. 59 del Codice riporta l’obbligo di denuncia di trasferimento di proprietà, a titolo oneroso o gratuito, di un bene culturale (art. 10), mobile o immobile, da presentarsi entro i 30 giorni successivi alla stipula dell’atto. Il termine per la prelazione (60 giorni) da parte del Ministero decorre dal momento della ricezione di questa comunicazione, che si prega di trasmettere alla Soprintendenza attenendosi alla modulistica.
In pendenza del suddetto termine di 60 giorni l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all’esercizio della prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
Beni di proprietà privata
Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile (lettera così modificata dall’articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006);
La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
La denuncia deve essere presentata alla Soprintendenza competente per territorio entro 30 giorni dalla stipula del contratto con il quale viene trasferita la proprietà.
La denuncia deve essere presentata alla Soprintendenza competente per territorio entro 30 giorni dalla stipula del contratto con il quale viene trasferita la proprietà.
Ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 il Ministero o – qualora esso rinunci – la Regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati (Provincia e Comune) hanno facoltà di acquistare in via di prelazione, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della denuncia di alienazione da parte della Soprintendenza, i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento.
Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal soggetto che procede alla prelazione.
In pendenza del suddetto termine di 60 giorni l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all’esercizio della prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
Viene considerata non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni richieste o con indicazioni incomplete o imprecise. La medesima pena è prevista a carico dell’alienante che effettua la consegna del bene in pendenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di prelazione.
Beni di proprietà pubblica
Nel caso dell’alienazione di un bene culturale di proprietà pubblica (art. 55 e art. 56 Codice dei Beni Culturali d.lgs n. 42/2004) l’autorizzazione è rilasciata su parere del Soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati.
La Soprintendenza redige una proposta istruttoria che viene inviata alla Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto (COREPACU – che si riunisce presso il Segretariato regionale per il Veneto del MIC); il provvedimento finale è emesso dalla COREPACU (DPCM n. 169/2019).
Si rinvia ai contenuti aggiornati degli artt. 55, 56, 57bis D.lgs 42/2004
Devo eseguire la coibentazione esterna a cappotto. Serve trasmettere una richiesta?
In relazione alla natura del vincolo paesaggistico la richiesta necessita se:
– ricade nell’art.136 lett. a) , b) c).
– l’intervento interessa immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”;
– l’intervento interessa edifici ante 1945.
In tutti i casi l’intervento è eseguibile “nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti”
Qual è la procedura per sanare interventi eseguiti su edifici tutelati ai sensi dell’art.45 del D.Lgs.42/04 privi di Nulla Osta della Soprintendenza ?
Primariamente vanno sanate le difformità edilizie sull’immobile ricadente all’interno dell’area di rispetto tutelata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 42/2004, inviando alla Soprintendenza:
1) ISTANZA con marca da bollo comprensiva dei dati identificativi del bene, del provvedimento di tutela indiretta gravante sull’immobile, del proprietario e delega al professionista;
2) AUTOCERTIFICAZIONE circa la natura degli abusi come da modello presente nel sito di questa Soprintendenza:
3) GRAFICI dello stato di fatto, dello stato legittimato (copia del progetto originario) e grafici comparativi, firmati dal professionista incaricato alla trasmissione della domanda di compatibilità.
Tutte le opere che si intendono sottoporre a sanatoria dovranno essere indicate nei grafici e soprattutto chiaramente descritte nei grafici comparativi.
Si ravvisa la necessità di indicare SEMPRE il periodo di esecuzione degli abusi e gli autori, certi o presunti.
Solo dopo aver sanato la difformità edilizia relativa alla parte II del D.Lgs.42/04, nel caso in cui il bene ricada anche in area sottoposta vincolo paesaggistico, si potrà procedere, qualora ce ne siano i presupposti, a richiedere l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.42/04, sempre per il tramite dell’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione (che non è la Soprintendenza ma l’ente delegato dalla regione a questo compito).
Qual è la procedura da seguire per la potatura degli alberi?
In base alla casistica, la procedura è la seguente:
– manutenzione ordinaria (potature d’esercizio): non serve istanza;
– messa in sicurezza ex art. 27 D.Lgs. 42/04 per motivi gravi e d’urgenza. Potrà essere eseguita immediatamente previa comunicazione via pec ai nostri uffici, allegando all’istanza con marca da bollo, la delega d’incarico; la documentazione fotografica delle piante interessate; riferimento cartografico con l’individuazione dei coni ottici.
– manutenzione straordinaria di alcuni esemplari (o abbattimento), invece, dovrà essere autorizzata dallo scrivente ufficio ai sensi dell’art. 21 con progetto di abbattimento redatto da tecnico abilitato e corredato dall’analisi fitosanitaria (metodo VTA); individuazione su elaborato grafico in scala adeguata dei soggetti interessati all’abbattimento; nonché la proposta di ricomposizione.
A lavori ultimati si dovrà trasmettere alla Scrivente la relazione a consuntivo corredata della documentazione fotografica attestante l’abbattimento e le eventuali opere di ripiantumazione.
Qual è la documentazione necessaria per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su immobili siti in aree di rispetto di beni culturali (art.45 D.Lgs. n.42 del 2004)?
I lavori per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su immobili siti in aree di rispetto di beni culturali (art.45 D.Lgs. n.42 del 2004). L’istanza va inviata alla Soprintendenza, corredata di:
1. 1) ISTANZA ai sensi dell’art.45 del citato disposto, con marca da bollo comprensiva dei dati identificativi del bene (MODELLO di istanza): e relativo vademecum
1. 2) DELEGA del proprietario al professionista;
2. 3) GRAFICI dello stato di fatto, del progetto; comparativi, firmati dal professionista incaricato
Se l’edificio ricade anche su area sottoposta a vincolo paesaggistico, in questo caso si dovrà trasmettere, per il tramite dell’Amministrazione preposta, un’istanza autonoma ai sensi dell’art. del 146 c.5 del D.Lgs. e s.m.
Qual è la procedura di autorizzazione paesaggistica per l’insegna di cartelli pubblicitari (art. 153 comma 1)?
La richiesta di autorizzazione paesaggistica per l’insegna di cartelli pubblicitari, ai sensi dell’art. 153 c.1 del D.Lgs.42/04, deve pervenire alla Soprintendenza secondo la procedura paesaggistica, per il tramite dell’amministrazione procedente a cui spetta la relazione istruttoria endoprocedimentale e la proposta motivata (ossia l’Amministrazione delegata dalla Regione al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica).
Le autorizzazioni ex comma 2, necessitando del parere della Polizia Stradale, seguono un procedimento autonomo e specifico per cui bisogna necessariamente interessare l’Amministrazione Comunale.
Nel caso di procedimento unico dpr 31/2017 (parere per autorizzazione paesaggistica) e art. 21, qual è la tempistica?
Prevale la tempistica del vincolo monumentale = 120 giorni
Bollo e PEC
Tutte le istanze rivolte alla pubblica amministrazione tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o di un atto sono soggette all’apposizione dell’imposta di bollo, come previsto dall’art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, salvo esenzione (ente pubblico territoriale, ecclesiastico, morale, onlus, studi notarili, tribunali, Procura della Repubblica, etc).
Si avvisa che per le istanze inviate via P.E.C. che hanno l’obbligo del sigillo telematico (ex marca da bollo) è consentito il pagamento nelle seguenti modalità di legge:
- può essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell’imposta in questione indicando tutti i dati relativi all’identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento d’identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione; può, in alternativa, essere inoltrata la scansione della marca da bollo, opportunamente annullata, con indicazione univoca del codice identificativo;
- il mittente della P.E.C., in virtù di una autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle entrate, può assolvere all’imposta di bollo in modo virtuale. In questo caso, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati andrà indicato il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione ai sensi dell’art 15 del D.P.R. 642/1972;
- se il mittente della P.E.C. non è autorizzato dall’Agenzia delle entrate al pagamento virtuale, la marca da bollo potrà essere consegnata materialmente agli uffici facendo riferimento all’oggetto della pratica.
Come bisogna comportarsi in caso di locazione o concessione di un immobile vincolato?
Con l’entrata in vigore dell’art. 4 comma 16 del decreto-legge n. 70/2011, convertito con legge 106/2011, l’adempimento previsto dall’art. 59 del Codice dei beni culturali e del paesaggio riguardante la DETENZIONE di un bene culturale (locazione, concessione) è stato modificato per quanto riguarda gli immobili vincolati.
Se prima c’era la necessità di denunciare la locazione e la concessione di ogni bene culturale, la legge n. 106/2011 modifica, esclusivamente per quanto concerne la detenzione, l’art. 59 del Codice, eliminando l’obbligo di comunicazione alla Soprintendenza dell’avvenuta locazione e concessione di un bene immobile vincolato.
L’obbligo di comunicazione rimane solo per i beni mobili.
Quanto sopra vale solo per gli immobili di proprietà privata, di Enti ecclesiastici o istituzioni senza fini di lucro. La concessione, nel caso di beni di proprietà di Ente territoriale titolare di demanio di pubblico (Stato, Regione, Province, Comuni, etc…) va sempre preventivamente autorizzata ai sensi dell’art. 106 comma 2 bis.
Come si richiede il patrocinio al Ministero della Cultura?
La concessione del Patrocinio del Ministero della Cultura, da accordare a eventi, esposizioni d’arte, rassegne, convegni o altre iniziative di rilevante interesse culturale, scientifico, storico e artistico, è subordinata a una accurata valutazione esercitata esclusivamente dal Ministro.
Ogni formale richiesta di concessione del Patrocinio dovrà pertanto essere corredata da documentazione esaustiva e dettagliata in merito all’iniziativa, e redatta su carta intestata dell’ente proponente (Comune, Provincia, Associazione Culturale, o altro ente), con invio alla seguente casella di posta elettronica: cerimoniale@beniculturali.it
Le richieste dovranno essere inviate almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione ed esclusivamente a tale indirizzo (non a quello della Soprintendenza), poiché l’emissione del Patrocinio è di esclusiva pertinenza del Ministro della Cultura.
In seguito all’invio della richiesta di Patrocinio, la Soprintendenza potrà essere interpellata esclusivamente dal Ministero per esprimere un parere, che sarà inviato solo all’indirizzo cerimoniale@beniculturali.it e in ottemperanza ai criteri e agli elementi stabiliti dalla Circolare n. 164 del 1° settembre 2006, allegata alla presente.
L’ente richiedente non riceverà comunicazioni interlocutorie, bensì la comunicazione finale della concessione del patrocinio da parte dell’Ufficio del Cerimoniale del Ministro.
Per ogni ulteriore informazione in merito alla corretta compilazione della richiesta e della documentazione da allegare, si prega di fare riferimento a questo link