Ufficio mostre
L’ufficio mostre si occupa delle seguenti attività:
‒ rilascio di autorizzazione al prestito di opere d’arte presenti sul territorio della città metropolitana in occasione di mostre (secondo quanto disciplinato dall’art. 48 del Codice dei beni culturali e del paesaggio)
‒ rilascio di autorizzazione alla movimentazione di opere d’arte in occasione di esposizioni e manifestazioni (ai sensi dell’art. 21, c. 1, lett. b del Codice).
Riferimenti normativi
Il prestito per mostre ed esposizioni dei beni culturali mobili sottoposti a tutela deve essere autorizzato dal Ministero della Cultura ai sensi degli art. 21 e 48 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Le indicazioni specifiche sul procedimento sono contenute nella Circolare della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n.29/2019 e Appendice e nella Circolare n.3/2020, p.3.
Gli standard ambientali e di sicurezza che devono essere rispettati per assicurare la tutela delle opere nei luoghi espositivi sono indicati nel DM 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei.
Tempistiche
La richiesta di autorizzazione al prestito deve essere presentata alla Soprintendenza responsabile per territorio dal proprietario del bene almeno 4 mesi prima dell’inizio della manifestazione. L’Ufficio non potrà garantire il rilascio dell’autorizzazione di competenza per le richieste pervenute con un preavviso di tempo inferiore ai 4 mesi o giunte incomplete della documentazione richiesta.
L’esame delle richieste di autorizzazioni al prestito per mostre ed esposizioni che si svolgono in Italia aventi ad oggetto beni e cose d’interesse culturale verranno prese in esame solo dopo il ricevimento di tutta la documentazione completa.
In casi particolari l’autorizzazione o il diniego vengono rilasciati dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero. Tali casi, come riportato nella Circolare 29/2019, Tabella A, sono i seguenti:
‒ prestito per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte che si tengano all’estero;
‒ prestito di beni culturali le cui dimensioni e/o materiali costitutivi e tecnica, e/o stato conservativo richiedano particolari cautele sotto il profilo della conservazione e/o della manipolazione e trasporto;
‒ prestito di beni culturali di particolare rilevanza in rapporto all’ambito o contesto di provenienza;
‒ prestiti di particolare difficoltà per i quali la Soprintendenza ritenga opportuno il preventivo parere della Direzione Generale.
Documentazione per mostre ed esposizioni
La documentazione da presentare è indicata nella Circolare 29/2019 e qui di seguito riassunta.
La domanda di prestito, per la quale non è prevista una modulistica specifica, viene presentata dal soggetto proprietario/prestatore e dovrà recare in allegato l’istanza ricevuta dall’ente o soggetto organizzatore della mostra, corredata da:
1 ‒ progetto scientifico della mostra;
2 ‒ Standard Facility Report del luogo espositivo;
3 ‒ elenco completo, anche provvisorio, di tutti i beni che parteciperanno alla mostra;
4 ‒ Lista dei beni richiesti in prestito di competenza di questa Soprintendenza, corredata da fotografie a colori leggibili e dati relativi alle opere, in formato digitale o a stampa;
5 ‒ scheda di prestito, Loan Form, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto proprietario/prestatore, contenente tutti i dati relativi ai beni richiesti, compreso il valore assicurativo;
6 ‒ il nominativo del responsabile della custodia delle opere.
In seguito alla ricezione della documentazione sopraelencata, verrà richiesta una ulteriore documentazione completa di:
1 ‒ dichiarazione sullo stato giuridico del bene, in particolare per i beni archeologici e per i prestiti all’estero;
2 ‒ copia del provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale per soggetti prestatori privati;
3 ‒ garanzia di restituzione a fine manifestazione emessa dal soggetto ospitante/organizzatore della mostra, per mostre che si tengono all’estero;
4 ‒ in caso di prestito all’estero di opere di proprietà statale o di enti pubblici, attestato di immunità giurisdizionale goduta dallo Stato italiano;
5- per richieste con numero superiore a 7 pezzi, elenco in formato Excel delle opere richieste, corredato da fotografie a colori di riferimento inserite nel campo corrispettivo dello stesso foglio;
6 ‒ nominativo della ditta specializzata per l’affidamento delle opere di movimentazione ed imballaggio;
7‒ nominativo della compagnia incaricata per l’affidamento della copertura assicurativa.
Almeno un mese prima dell’inaugurazione della mostra dovrà inoltre pervenire da parte del soggetto organizzatore:
1‒ comunicazione di eventuali cambi o integrazioni alla lista delle opere richieste;
2 ‒ certificato assicurativo della polizza quietanzata con copertura “all risks” e formula “da chiodo a chiodo” o, in alternativa, garanzia statale sostitutiva;
3 ‒ Relazione sottoscritta dal soggetto incaricato per la movimentazione, imballaggio e trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella scheda di prestito;
4 ‒ cronoprogramma dei prelievi e ritiri delle opere;
5 ‒ indicazioni dei nominativi e recapiti dei Registar, trasportatori, accompagnatori, restauratori e/o altri soggetti interessati;
6 ‒ in caso di prestito all’estero, indicazione, con recapiti e nominativi, dei referenti degli Uffici di Esportazione dai quali si intende transitare e, in caso di uscita dall’Unione Europea, delle agenzie delle Dogane interessate.
Si precisa che, in caso di prestiti per mostre o manifestazioni d’arte che si tengono all’estero, è necessario richiedere all’Ufficio Esportazione il rilascio dell’Attestato di circolazione temporanea ai sensi degli art. 66, 71 e 74 del Codice.
Alla documentazione richiesta, verrà aggiunta la scheda di prestito redatta da un Funzionario di questa Soprintendenza a seguito di un sopralluogo necessario per la valutazione dello stato conservativo dell’opera e della relazione certificante il buon esito dell’eventuale intervento di restauro richiesto per la concessione al prestito.
Si specifica che tutte le operazioni richieste per la movimentazione delle opere, nonché le condizioni di esposizione e le caratteristiche dei luoghi espositivi devono essere conformi agli standard ambientali e di sicurezza indicati nell’Atto di indirizzo di cui al DM 10 maggio 2001.
Spostamenti ai sensi dell’art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Alle movimentazioni di beni culturali mobili per spostamento o per manifestazioni di durata limitata, prive di progetto scientifico o catalogo, o per tentata vendita, si applica il procedimento di spostamento temporaneo con autorizzazione ai sensi dell’art. 21, comma1, lettera b) del Codice.
Modalità di invio richieste di autorizzazioni per prestiti
La richiesta di autorizzazione al prestito deve essere trasmessa alla Soprintendenza in uno dei seguenti modi:
Visita la sezione dedicata alla movimentazione dei beni culturali e alle mostre nella Modulistica.